Nella speranza che qualcuno di voi abbia conoscenze in merito, o si sia trovato ad utilizzarla vi pongo un paio di dubbi che ho in merito.
Diciamo che, in linea generale so di che cosa si tratta e che è possibile richiederla per particolari motivazioni e che teoricamente non si dovrebbe/potrebbe sfruttarla per intraprendere un altro lavoro o anche solo "provarne" uno nuovo, anche se molti lo fanno.
So che una volta fatta richiesta il datore valuta se accordarla o meno.
Quello che non so e che non riesco a capire è:
- è o non è irregolare chiederla per intraprendere un altro lavoro?
- è consentito solo in particolari casi o settori?
- se invece fosse possibile, può una persona chiedere ipoteticamente un'aspettativa di 6 mesi e prima del decorrere di questi (direi abbastanza prima, quantomeno in tempo utile per dare il preavviso previsto che si deve al datore) rassegnare le dimissioni senza necessariamente riprendere servizio?
Chiedo a Voi, popolo cazzuto, se avete dei lumi... illuminatemi!!! :azn:
Spero sia chiaro quanto richiesto. :cheesy:
Sono stata spiegata? Mi sono capita? :coolsmiley: :2funny:
Citazione di: Luna y Sol il Ottobre 10, 2007, 07:23:19 PM
- è o non è irregolare chiederla per intraprendere un altro lavoro?
Credo che sia irregolare. Roba che se lo sanno potresti rischiare licenziamento e forse anche denuncia.
Guarda un po' qui: CCNL art.34 - Aspettativa (http://www.slp-cisl.it/nuovosito/sindacale/contratti/nuovo_contratto/articoli/34.htm).
Citazione di: LaChica il Ottobre 10, 2007, 07:33:42 PM
Credo che sia irregolare. Roba che se lo sanno potresti rischiare licenziamento e forse anche denuncia.
Guarda un po' qui: CCNL art.34 - Aspettativa (http://www.slp-cisl.it/nuovosito/sindacale/contratti/nuovo_contratto/articoli/34.htm).
Grazie Chica, anche io cercando un po' nel web ho letto la normativa, ho letto varie discussioni in giro, ma non trovo mai specificato il caso in cui venga utilizzata (appunto in modo non proprio regolare) per un periodo di prova o simili. Molti dicono di farlo, o di averlo fatto, ma cosa comporti, boh..
E' ovvio che la normativa parla chiaro. E' prevista per i casi specificati e di conseguenza per nessun altro caso.
Ripeto, so che in molti lo fanno, che a volte il datore ne viene anche a conoscenza (e qui non so se si tratta di dicerie), quello che non so è come si può fare e cosa succeda nell'eventualità che... :buck2:
Io tra un anno la chiedo!!!! :evil: :grin:
Marcolino....
Devi andare in Venezuela a vivere per un po', per cercar LP sparsi nelle varie soffitte? :idiot2: :coolsmiley: :shocked:
:wink: :2funny: :cheesy: :azn:
No davvero mi sono informato, posso chiedere l'aspettativa dopo 3 anni di lavoro con
contratto inderterminato. Le motivazioni potrebbero essere un pò un problema.......
...al limite male che vada un mese pieno per esaurimento od infortunio all'estero può capitare :-*
Luna se mi dici qual'è il CCNL applicato nella tua azienda ci guardo e ti rispondo a stretto giro.
Grande Azul!! :afro:
Immaginavo di poter contare su di te!
CCNL per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo...
Grasssssieeeeeeeeeeeee!!!!
Figùret :afro:
Ci sono diversi CCNL in quel settore, ti riporto qui sotto gli articoli sull'aspettativa non retribuita di ciascun contratto collettivo:
AGIDAE
Art. 62 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
ad un anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, ferma
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, un'aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella
misura massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno
dell'Istituto.
La lavoratrice e il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è
considerato dimissionario.
ANASTE
Art. 50 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi e/o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza della anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale e nella
misura massima del 3% del totale delle addette e degli addetti a tempo
pieno della Istituzione.
La lavoratrice o il lavoratore che entro 15 giorni dalla scadenza del
periodo di aspettativa non si presenti per riprendere servizio è
considerato dimissionario.
L'Istituzione, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno
i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la
lavoratrice e il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10
giorni.
UNEBA
Art. 67 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne facciano richiesta può essere concessa, per gravi e
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo massimo di 6 mesi nell'arco della vigenza contrattuale.
VALDESI
Art. 55 - Aspettativa non retribuita.
Alla lavoratrice e al lavoratore, con anzianità di servizio non inferiore
a 1 anno, che ne faccia richiesta può essere concessa, per gravi o
comprovate necessità personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una aspettativa senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto, per un
periodo da 1 mese a un massimo di 12 mesi nell'arco della vigenza
contrattuale e nella misura massima del 3% del totale delle addette e
degli addetti a tempo pieno dell'ente.
La lavoratrice o il lavoratore che non si presenti alla scadenza del
periodo di aspettativa per riprendere servizio è considerato
dimissionario.
L'ente, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare la
lavoratrice o il lavoratore a riprendere servizio nei termini di 10
giorni.
Per rispondere alla tua domanda: cosa rischi se...? Sensibilità e comprensione del datore di lavoro a parte, direi una sanzione pesante, che potrebbe arrivare al licenziamento per giustificato motivo od anche per giusta causa...
Ok, so thanks Azul... :afro:
Avevo interpretato bene quanto tu stesso mi hai riportato.
E anche laChica aveva perfettamente ragione.
Ho capito che non mi converrà, qualora ne avessi l'esigenza, ricorrere all'aspettativa per... :wink:
Amo il rischio, ma non fino a questo a punto!
E poi, al di là di tutto, si va proprio oltre la scorrettezza, e non fa per me.
Ancora mille grazie davvero!